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Statuto S mantenuto fino al 4 marzo 2028: condizione militare per le nuove domande

20 agosto 2026 · Avocados AI

Statuto S mantenuto fino al 4 marzo 2028: condizione militare per le nuove domande

Il 19 agosto 2026, il Consiglio federale non revoca lo statuto S prima del 4 marzo 2028. La condizione militare riguarda le domande rivolte al SEM dopo il 20 agosto 2026. La protezione già concessa non cambia.

Il 19 agosto 2026, il Consiglio federale decide di non revocare lo statuto S prima del 4 marzo 2028. Il programma S è mantenuto fino alla stessa data. Questa durata figura nel comunicato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Non figura nel dispositivo della FF 2026 2204.

Che cosa resta fino al 2028

La decisione di portata generale del 19 agosto 2026 si fonda sull'articolo 66 capoverso 1 della legge sull'asilo. Entra in vigore il 20 agosto 2026 alle ore 0.00. Abroga la decisione dell'8 ottobre 2025.

Il programma S comporta una partecipazione federale di 3 000 franchi per persona e per anno alle misure cantonali.

La Svizzera non è vincolata dalla decisione del Consiglio dell'UE. Il 30 giugno 2026, gli Stati membri hanno prorogato la loro protezione temporanea fino al 4 marzo 2028. Una restrizione militare si applica nell'UE dal 31 luglio 2026. L'allineamento svizzero è una scelta del Consiglio federale.

Chi è interessato dalla condizione militare

La cifra III riguarda una persona soggetta a obblighi militari in Ucraina. Riceve lo statuto S solo se li adempie. Il SEM mira in particolare alle persone in età di chiamata, ai riservisti e alle persone che hanno raggiunto volontariamente le forze ucraine. Ogni domanda è individuale.

La decisione riguarda solo le domande rivolte al SEM dopo la sua entrata in vigore.

Se il rifiuto poggia sul mancato adempimento degli obblighi militari, e il ritorno nella regione di origine non è ragionevolmente esigibile, il SEM esamina un soggiorno altrove in Ucraina. Se l'allontanamento non è lecito (art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione) o non è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4), vi è ammissione provvisoria. Una domanda d'asilo resta possibile dopo una decisione negativa passata in giudicato.

Chi non è toccato

Le domande già pendenti il 20 agosto 2026 restano rette dalla decisione dell'8 ottobre 2025. La protezione già concessa in base alle decisioni dell'11 marzo 2022 o dell'8 ottobre 2025 non cambia.

Le tre categorie

Tre categorie restano coperte.

  • I cittadini ucraini e i familiari che risiedevano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
  • Le persone di un'altra nazionalità o apolidi che vi avevano uno statuto di protezione prima di tale data.
  • Le persone di un'altra nazionalità o apolidi che provano un diritto di soggiorno valido in Ucraina e non possono rientrare in modo duraturo e sicuro nel loro Paese di origine.

La famiglia comprende il partner, i figli minorenni e altri parenti stretti sostenuti al momento della fuga.

L'ultimo domicilio prima della partenza deve trovarsi in una regione in cui la violenza generalizzata espone concretamente la persona. Il criterio regionale della mozione Friedli 24.3378 si applica dal 1° novembre 2025.

La FAQ del SEM indica che un ritorno è attualmente ritenuto possibile in sette oblast dell'ovest: Volinia, Rivne, Lviv, Ternopil, Transcarpazia, Ivano-Frankivsk e Černivci. Questa indicazione figura nelle note paese del 31 ottobre 2025. Non è un elemento nuovo del 19 agosto 2026.

Il permesso B dopo cinque anni

Dopo cinque anni di soggiorno ininterrotto, vi è un diritto a un permesso B legato allo statuto S (art. 74 cpv. 2 della legge sull'asilo). Questo permesso è rilasciato per un anno. È rinnovabile. Si estingue se lo statuto S è revocato. Questo permesso non revoca lo statuto S. I primi dossier arrivano nel marzo 2027.

Che cosa la decisione non cambia

La data del 4 marzo 2028 figura nel comunicato. Il dispositivo della FF 2026 2204 non la contiene.

La protezione già concessa in base alle decisioni dell'11 marzo 2022 o dell'8 ottobre 2025 resta la stessa. Le domande già pendenti il 20 agosto 2026 restano rette dalla decisione dell'8 ottobre 2025.

L'indicazione su sette oblast dell'ovest proviene dalle note paese del 31 ottobre 2025. Non è un elemento nuovo del 19 agosto 2026. Il criterio regionale della mozione Friedli 24.3378 si applica dal 1° novembre 2025.

Il permesso B dell'articolo 74 capoverso 2 della legge sull'asilo resta legato allo statuto S. Si estingue se questo statuto è revocato. Questo permesso non revoca lo statuto S.

La Svizzera non è vincolata dalla decisione del Consiglio dell'UE. L'allineamento sul 4 marzo 2028 è una scelta del Consiglio federale.

Domande frequenti

  • Fino a quando lo statuto S è mantenuto? Fino al 4 marzo 2028. Il Consiglio federale lo decide il 19 agosto 2026. Il programma S è mantenuto fino alla stessa data. Questa durata figura nel comunicato, non nel dispositivo della FF 2026 2204.
  • Chi riguarda la condizione militare? Una persona soggetta a obblighi militari in Ucraina, per una domanda rivolta al SEM dopo il 20 agosto 2026 alle ore 0.00. Il SEM mira in particolare alle persone in età di chiamata, ai riservisti e alle persone che hanno raggiunto volontariamente le forze ucraine. Ogni domanda è individuale. Lo statuto S è concesso solo se la persona adempie questi obblighi.
  • Una protezione già concessa cambia? No. La protezione fondata sulle decisioni dell'11 marzo 2022 o dell'8 ottobre 2025 non cambia. Le domande già pendenti il 20 agosto 2026 restano rette dalla decisione dell'8 ottobre 2025.
  • Il permesso B dell'articolo 74 pone fine allo statuto S? No. È legato allo statuto S. È rilasciato per un anno. È rinnovabile. Si estingue se lo statuto S è revocato. Questo permesso non revoca lo statuto S. I primi dossier arrivano nel marzo 2027.
  • I sette oblast sono fissati il 19 agosto 2026? No. La FAQ del SEM indica che un ritorno è attualmente ritenuto possibile in sette oblast dell'ovest. L'indicazione figura nelle note paese del 31 ottobre 2025.

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Fonti

Comunicato del DFGP e del SEM del 19 agosto 2026. Foglio federale, FF 2026 2204. Legge sull'asilo, articoli 66 e 74. Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, articolo 83. Fa fede solo la pubblicazione ufficiale. Verificato il 24 ottobre 2026.

Questo testo è un orientamento generale. Non sostituisce l'esame di un caso da parte di un avvocato.

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