SA: 100 000 franchi di capitale, almeno 50 000 versati

Aggiornato il 24 ottobre 2026

La società anonima è retta dagli articoli 620 e seguenti del Codice delle obbligazioni. L'articolo 621 fissa il capitale azionario minimo a 100 000 franchi. L'articolo 632 esige che almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione sia versato, e in ogni caso 50 000 franchi. La costituzione avviene con atto autentico, poi con l'iscrizione nel registro di commercio, che sola conferisce la personalità. Gli azionisti non rispondono dei debiti oltre il loro apporto, salvo le responsabilità particolari del consiglio di amministrazione. La scelta tra SA e Sagl non si fa sul solo capitale.

Testo applicabile

Un solo azionista è possibile. Il consiglio di amministrazione può essere di una persona, che deve poter rappresentare la società in Svizzera. La sede statutaria è in Svizzera.

Fonti

Costituire una SA in Svizzera | Avocados AI