Informativa: informare al momento della raccolta
Aggiornato il 24 ottobre 2026
La legge federale sulla protezione dei dati, nel suo tenore riveduto, obbliga il responsabile del trattamento a informare la persona al momento della raccolta di dati personali. L'informazione indica almeno l'identità del responsabile, la finalità e, se del caso, i destinatari e la comunicazione all'estero. Una policy pubblicata sul sito non basta se la persona non vi è indirizzata al momento della raccolta. L'IFPDT spiega i doveri. Il testo è su Fedlex.
Articolo utile
Il dovere di informare è all'articolo 19 LPD. Vi sono eccezioni, in particolare se la persona ha già l'informazione. Una PMI descrive i trattamenti reali.