Pigione abusiva: rendimento eccessivo o prezzo d'acquisto esagerato

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'articolo 269 del Codice delle obbligazioni considera abusiva la pigione che permette al locatore un rendimento eccessivo della cosa o che risulta da un prezzo d'acquisto manifestamente esagerato. L'articolo 269a indica aumenti che di regola non sono abusivi, in particolare quelli fondati sull'evoluzione dei costi o del tasso ipotecario di riferimento, o che compensano prestazioni supplementari. Questi criteri non dispensano dal modulo ufficiale né dal termine di 30 giorni quando l'aumento è notificato in corso di locazione.

Tasso di riferimento

Il tasso ipotecario di riferimento è un indice pubblicato dall'Ufficio federale delle abitazioni. Un ribasso può aprire una riduzione della pigione, un rialzo può giustificare un aumento se le altre condizioni dell'articolo 269a sono riunite. Il calcolo si fa sul modulo.

Fonti

Pigione abusiva in Svizzera | Avocados AI