Sublocazione: il consenso del locatore, un rifiuto solo in tre casi
Aggiornato il 24 ottobre 2026
L'articolo 262 del Codice delle obbligazioni permette al conduttore di sublocare tutta o parte della cosa con il consenso del locatore. Il conduttore ha questo diritto solo se comunica al locatore le condizioni della sublocazione. Il locatore può rifiutare solo se il conduttore rifiuta di comunicarle, se le condizioni sono abusive rispetto a quelle della locazione principale, o se la sublocazione gli causa inconvenienti maggiori. Il conduttore risponde verso il locatore del subconduttore.
Piattaforme e abitazione intera
Mettere l'abitazione su una piattaforma senza informare il locatore non rispetta l'articolo 262. Un rifiuto che non rientra nei tre casi legali può essere contestato. Una subpigione abusiva rispetto alla locazione principale è proprio un motivo di rifiuto.