Opposizione: una parola basta entro dieci giorni, il merito viene dopo

Aggiornato il 24 ottobre 2026

Fare opposizione significa dichiarare all'ufficio che si contesta l'esecuzione, in tutto o in parte. L'articolo 74 LEF non esige di motivare questa dichiarazione nel termine di dieci giorni. « Faccio opposizione » basta, oralmente allo sportello o per iscritto. L'opposizione parziale indica l'importo contestato. Impedisce al creditore di continuare finché non ottiene il rigetto dell'opposizione o un titolo esecutivo. Non fa sparire un debito che esiste. Ignorare il precetto vale assenza di opposizione.

Che cosa dice la LEF

Dopo l'opposizione, il creditore che dispone di un riconoscimento di debito o di un giudizio chiede al giudice il rigetto. Il debitore che ha fatto opposizione senza un motivo serio può essere condannato alle spese.

Fonti

Opposizione a un'esecuzione | Avocados AI