Esecuzione: il precetto esecutivo e i dieci giorni

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'esecuzione per debiti è organizzata dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Il creditore presenta la domanda all'ufficio del foro del debitore. L'ufficio notifica un precetto esecutivo. Il debitore può fare opposizione entro dieci giorni dalla notificazione (art. 74 LEF). L'opposizione non giudica il merito: arresta l'esecuzione finché il creditore ottiene il rigetto dell'opposizione o un giudizio. Seguono il pignoramento, la realizzazione o, se i beni non coprono il debito, l'attestato di carenza di beni. Un'esecuzione per una pigione segue la stessa legge, con le regole particolari della locazione nel codice delle obbligazioni. Il testo della LEF è su Fedlex. L'ufficio competente è quello del Cantone e del circondario del debitore, non un ufficio federale unico.

Fonti

Esecuzione in Svizzera | Avocados AI