Rigetto dell'opposizione: il giudice, non l'ufficio, la elimina

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'opposizione blocca l'esecuzione. Per riprenderla, il creditore adisce il giudice per il rigetto secondo la legge sull'esecuzione e il fallimento. Il rigetto provvisorio presuppone di regola un riconoscimento di debito firmato. Il rigetto definitivo presuppone un giudizio o un titolo equivalente. L'ufficio d'esecuzione notifica ed esegue, non decide se il debito esiste. Il debitore è citato. Se il rigetto è pronunciato, il creditore può chiedere la continuazione. Se è rifiutato, deve agire nel merito.

Che cosa dice la LEF

I termini della procedura di rigetto sono brevi e figurano sulla citazione. Non presentarsi lascia spesso il giudice decidere sulle pezze del creditore. La LEF su Fedlex descrive le due vie, provvisoria e definitiva.

Fonti

Rigetto dell'opposizione | Avocados AI