Ufficio di esecuzione: l'autorità del domicilio, non un tribunale
Aggiornato il 24 ottobre 2026
Ogni Cantone organizza i suoi uffici di esecuzione. L'esecuzione ordinaria si porta all'ufficio del domicilio del debitore al momento della domanda. L'ufficio riceve la domanda, notifica il precetto, riceve l'opposizione, esegue il pignoramento e rilascia gli attestati di carenza di beni. Non decide se la fattura è fondata. Questa domanda appartiene al giudice. Gli estratti del registro si chiedono all'ufficio, di principio dalla persona interessata. L'organizzazione cantonale e gli indirizzi figurano sul sito del Cantone. La procedura è federale: la LEF su Fedlex.
Che cosa dice la LEF
Un cambiamento di domicilio in corso di esecuzione non trasferisce automaticamente il dossier. L'ufficio adito resta di principio competente. Annunciarlo evita notificazioni a un vecchio indirizzo.