Certificato di lavoro: natura, durata, qualità e condotta

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'articolo 330a del Codice delle obbligazioni dà al lavoratore il diritto di esigere in ogni momento un certificato sulla natura e la durata del rapporto e, se lo chiede, sulla qualità del lavoro e la condotta. Il certificato deve essere veritiero e benevolo. Su richiesta espressa si limita alla natura e alla durata. Il datore lo rilascia per iscritto.

Quando chiederlo

Il diritto esiste durante il contratto e dopo la sua fine. Un certificato di lavoro non è un'attestazione di salario per le assicurazioni sociali. Il testo è l'articolo 330a CO su Fedlex.

Fonti

Certificato di lavoro in Svizzera | Avocados AI