Termine di disdetta in Svizzera: uno, due o tre mesi
Aggiornato il 24 ottobre 2026
Finito il tempo di prova, l'articolo 335c del Codice delle obbligazioni fissa il termine di disdetta a un mese durante il primo anno di servizio, a due mesi dal secondo al nono anno e a tre mesi dal decimo. La disdetta vale per la fine di un mese. Un accordo scritto può allungare questi termini. Accorciarli sotto il minimo legale non è ammesso.
Che cosa dice la legge
L'articolo 335c CO conta gli anni di servizio dall'inizio del contratto, non dal 1° gennaio. Lo stesso termine vale per datore e lavoratore. Durante il tempo di prova vale un altro regime: sette giorni, secondo l'articolo 335b CO.
Forma scritta e accordo
La disdetta non deve essere motivata per essere valida, ma deve essere ricevuta. Un contratto collettivo o il contratto individuale può prevedere un termine più lungo. Fa fede il Codice delle obbligazioni pubblicato su Fedlex.
| Anno di servizio | Termine | Scadenza |
|---|---|---|
| 1° anno | 1 mese | Fine di un mese |
| Dal 2° al 9° anno | 2 mesi | Fine di un mese |
| Dal 10° anno | 3 mesi | Fine di un mese |