Periodo di prova: un mese di regola, tre mesi al massimo

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'articolo 335b del Codice delle obbligazioni prevede un tempo di prova di un mese se il contratto non ne fissa un altro. Le parti possono escluderlo, accorciarlo o allungarlo per iscritto fino a tre mesi. Durante questo periodo il contratto si può disdire con un termine di sette giorni, per un giorno qualsiasi. La protezione dell'articolo 336c inizia solo dopo la prova.

Forma e durata

L'allungamento oltre un mese deve essere scritto. Una clausola di quattro mesi non regge: il massimo legale è di tre mesi. Se durante la prova sopravviene un'incapacità di lavoro, l'articolo 335b capoverso 3 prolunga la prova della durata di questa incapacità.

Tempo di prova (art. 335b CO)
SituazioneDurataTermine
Nulla è scritto1 mese7 giorni
Massimo pattuito3 mesi7 giorni

Fonti

Periodo di prova in Svizzera | Avocados AI