Licenziamento abusivo: la disdetta resta valida, l'indennità va chiesta in fretta

Aggiornato il 24 ottobre 2026

L'articolo 336 del Codice delle obbligazioni elenca le disdette abusive, tra cui quelle legate alla personalità, all'esercizio di un diritto costituzionale o date per impedire dei diritti. La disdetta abusiva non è nulla. Pone fine al contratto. L'articolo 336a prevede un'indennità fissata dal giudice, al massimo sei mesi di salario. L'articolo 336b esige un'opposizione scritta prima della fine del termine, poi un'azione entro 180 giorni dalla fine del contratto.

Non confondere con la nullità

La disdetta data durante un periodo protetto dell'articolo 336c è nulla. La disdetta abusiva dell'articolo 336 non lo è. Confondere le due cose fa perdere il termine di 180 giorni dell'articolo 336b.

Fonti

Licenziamento abusivo in Svizzera | Avocados AI