Malattia: 30, 90 o 180 giorni, la disdetta data in questo periodo è nulla

Aggiornato il 24 ottobre 2026

Dopo il tempo di prova, l'articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni impedisce al datore di disdire durante un'incapacità di lavoro totale o parziale dovuta a malattia o infortunio non imputabile a colpa del lavoratore. Il periodo è di 30 giorni nel primo anno di servizio, di 90 giorni dal secondo al quinto e di 180 giorni dal sesto. La disdetta notificata in questo periodo è nulla. La disdetta notificata prima, il cui termine corre ancora, è sospesa. Non è il regime della disdetta abusiva dell'articolo 336.

Salario e protezione sono due domande

L'articolo 336c non dice se il salario continua. Il mantenimento del salario in caso di impedimento non colposo segue l'articolo 324a CO, un'assicurazione o un accordo. I giorni di protezione si cumulano nello stesso anno di servizio.

Protezione dopo la prova in caso di malattia (art. 336c CO)
Anno di servizioDurata della protezione
1° anno30 giorni
Dal 2° al 5° anno90 giorni
Dal 6° anno180 giorni

Fonti

Malattia e termine di disdetta in Svizzera | Avocados AI